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Comune di Mentana

IUC – Imposta Unica Comunale

La IUC in breve

Dal 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

  • dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
  • e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Ciascun Comune ha facoltà di deliberare differenti aliquote e riduzioni, per questo è importante leggere le Delibere di approvazione delle aliquote ed il Regolamento IUC.

Su ogni immobile, in generale, si possono avere quindi contemporaneamente IMU, TASI e TARI.

NOVITA’ 2019:

La Legge di Stabilità 2019 – Legge di Bilancio 145/2018 ha confermato quanto già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Le modifiche più rilevanti per i contribuenti riguardano:

  • l’eliminazione del blocco delle aliquote quindi i comuni possono aumentare le aliquote fino al massimo previsto;
  • l’applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092).

2017-2018:

Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2016.

In particolare è confermato anche per il 2017 e 2018 il blocco di aumenti delle aliquote. Inoltre i Comuni che hanno confermata per l’anno 2016 la maggiorazione TASI possono applicare anche per il 2017 e 2018 tale maggiorazione con espressa deliberazione del consiglio comunale (Art. 1, c. 42, L. 232/2016).

La Legge di Stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) prevede però che (Art 1, Comma 37, lettera a) ): “Per l’anno 2018 la sospensione […] non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote”

IUC 2016

2016 – Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. Per approfondimenti sul testo normativo e focus: Legge 28 dicembre 2015, n. 208

A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito

IMU Terreni agricoli – esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione – PD – l’esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

N.B. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

TASI Immobili Merce – art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all’1 permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».

Abrogata l’IMUS  (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l’IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l’istituzione dell’Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosidetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”

Art. 133 – Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 – Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.