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Comune di Mentana

TARI – TASSA RIFIUTI URBANI

Che cos’è la TARI

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Chi la paga?

La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte assoggettabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Quanto si paga?

Ci sono tariffe diverse in relazione al tipo di uso dell’immobile. Questo valore viene moltiplicato per la superficie assoggettabile. Il conteggio si fa sulle superfici dichiarate o accertate. Le tariffe vengono approvato annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Nella determinazione delle tariffe per le utenza domestiche si tiene conto anche del numero dei componenti del nucleo familiare.

Quando e come si paga?

31/03/2023
30/06/2023
30/09/2023
31/12/2023

Ci sono riduzioni?

Le riduzioni/esenzioni/agevolazioni sono disciplinate dal vigente regolamento Comunale Tari.

Forse non tutti sanno che…

Anche per la Tari resta in vigore il “Tributo provinciale per l’ambiente” (stabilito dall’articolo 19 del decreto legislativo 504/92) che la Provincia di Roma ha stabilito essere ora del 5%.

Se vuoi saperne di più

Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di stabilità 2020)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità), e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2022.

Procedimenti

Iscrizione a ruolo Tari

Cancellazione dal ruolo Tari

Istanza di riduzione sul ruolo Tari

Emissione avvisi di accertamento Tari

Remissione dell’avviso di pagamento Tari

Iscrizione a Ruolo TARI

Procedimento a istanza di parte finalizzato all’iscrizione nelle liste di pagamento per la Tassa dei Rifiuti Urbani (Tari). I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel Regolamento Tari. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata:

– direttamente presso l’ufficio protocollo
– a mezzo posta con raccomandata a/r
– a mezzo mail o pec

allegando fotocopia del documento d’identità.

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

Moduli per l’iscrizione

Tari dichiarazione utenze domestiche

Tari_dichiarazione_utenze_non_domestiche

Modalità di pagamento

La tassa sui rifiuti è riscossa dall’Agenzia Entrate Riscossione mediante invio di appositi avvisi con annessi modelli di pagamento precompilati.

Deliberazione CC n. 03_2023 – Approvazione tariffe tassa rifiuti (Tari) – anno 2023

Tariffe Tari 2023

Coefficienti 2023

Istanza di rateazione

Modulo rateazioni

Sgravio Cartelle Esattoriali

Si chiede l’annullo o la rettifica parziale di una cartella esattoriale illegittima. Si ricorda che tale procedura è possibile, in generale, solo per vizi propri, ovvero per difetti della procedura di emissione della cartella. Gli avvisi di accertamento prodromici, infatti, devono essere impugnati a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notificazione degli stessi.

Istanza per annullamento ruolo

Controlla la tua situazione sul portale dell’ Agenzia delle Entrate – Riscossione.

TARI GIORNALIERA

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 20%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l’accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro.

Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.  L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Riferimenti normativi:

Regolamento Tari 2021
Delibera CC n. 17 del 30-05-2022 – Modificazione ed integrazione al Regolamento
Delibera CC n. 23 del 30-06-2021 – Approvazione Regolamento Tari
Regolamento TARI 2020
Regolamento generale delle entrate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di stabilità 2020)