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Comune di Mentana

Imposta comunale di soggiorno

Che cos’è la l’IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Mentana in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Mentana, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Mentana.

Chi la paga

E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Mentana e non risulta iscritto all’anagrafe di Mentana.

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5- ter, del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5- bis, del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Esenzioni ed agevolazioni

 Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del sesto anno di età;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

L’imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell’anno solare.

Obblighi dei gestori

I soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell’articolo 5.

I soggetti indicati nell’art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

  • informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Mentana;
  • riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  • presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
  • segnalare all’Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.
  • conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Modalità di pagamento

I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Mentana.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, precisandone la causale, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l’incasso:

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Mentana;

b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Mentana;

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario;

d) altre forme di riscossione che potranno essere attivate dal Comune di Mentana.

Decorrenza

L’imposta di soggiorno decorre dal 01/01/2020

Ufficio comunale di riferimento

Settore Entrate – Ufficio Tributi

Recapiti dell’ufficio:

Tel. 06 90 96 9224 – 06 90 96 9225 –  06 90 96 9227 – 06 90 96 9229

Email: tributi@cittadimentana.it

Email: protocollo@cittadimentana.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Giorni ed orari di ricevimento

Tariffe