Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Comune di Mentana

Convenzione di negoziazione assistita

Nominativo del responsabile del procedimento: Martina Lettieri Barbato

Chi può richiedere: competente a ricevere la convenzione di negoziazione assistita è l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito civile;
  • trascrizione di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito concordatario o sia avvenuta all’estero;

Giorni ed orari di ricevimento

Indirizzo: via tre novembre, 81

Telefono: 06 90 96 9428 – 06 90 96 9246

Fax: 06 90 96 9430

Email: statocivile@cittadimentana.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

L’art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n.162, prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato ( unico o uno per parte), per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Requisiti:
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato ( unico o uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

  • in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
  • in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale.
    L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’Avvocato (unico o uno per parte) una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero,da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Modalità di richiesta:

L’Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere dall’ Avvocato ( o da ciascuno degli Avvocati anche con delega di uno di essi), entro 10 giorni, copia autenticata dell’accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge.

Tempi:
Per gli adempimenti successivi, 60 giorni dalla data di presentazione della convenzione.
In caso di separazione personale consensuale, i tre anni ininterrotti di separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio, decorrono dalla data in cui gli Avvocati certificano l’autografia delle firme apposte nell’accordo stesso.

Modulo convenzione negoziazione assistita