Nominativo del responsabile del procedimento: Martina Lettieri Barbato
Chi può richiedere: competente a ricevere la convenzione di negoziazione assistita è l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito civile;
- trascrizione di matrimonio qualora la celebrazione sia avvenuta con rito concordatario o sia avvenuta all’estero;
Giorni ed orari di ricevimento
Indirizzo: via tre novembre, 81
Telefono: 06 90 96 9428 – 06 90 96 9246
Fax: 06 90 96 9430
Email: statocivile@cittadimentana.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it
L’art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n.162, prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato ( unico o uno per parte), per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Requisiti:
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato ( unico o uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
- in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’Avvocato (unico o uno per parte) una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero,da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Modalità di richiesta:
L’Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere dall’ Avvocato ( o da ciascuno degli Avvocati anche con delega di uno di essi), entro 10 giorni, copia autenticata dell’accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge.
Tempi:
Per gli adempimenti successivi, 60 giorni dalla data di presentazione della convenzione.
In caso di separazione personale consensuale, i tre anni ininterrotti di separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio, decorrono dalla data in cui gli Avvocati certificano l’autografia delle firme apposte nell’accordo stesso.