La denuncia di nascita è obbligatoria entro pochi giorni dalla data del parto.
- Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.
- Se i genitori del bambino non sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
da entrambi i genitori, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.