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Comune di Mentana

Riconoscimento cittadinanza Italiana Jure Sanguinis

Le note seguenti forniscono un quadro generale, e quanto più possibile completo, per rispondere alle domande rituali relative alla richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece preveda
la cittadinanza “jure soli” (chi nasce in uno Stato ne è cittadino).
Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “jure sanguinis” è in capo alla Autorità Consolare italiana territoriale competente, nello specifico quella della giurisdizione in cui risiede lo stesso richiedente (ad esempio: se l’interessato risiede a Buenos Aires la competenza territoriale sarà del Consolato Generale d’Italia di Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia di Cordoba o di Rosario, che sono pur sempre in Argentina).
Qualora l’interessato abbia invece deciso di stabilire la propria residenza in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza.
Una volta iscritto in anagrafe, il cittadino straniero può iniziare il procedimento vero e proprio, da cui iniziano a decorrere i termini totali previsti per lo stesso dalla legge (180 gg. in totale,) presentando formale richiesta in carta legale (con marca da bollo da 16,00 €), di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, corredata dai documenti necessari e corretti.
Viene escluso che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio; inoltre in caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, la stessa dovrà avvalersi dell’aiuto di un interprete.
Attenzione: l’Ufficio di Stato Civile non effettua preventivamente esami, ricerche o quant’altro, sulla documentazione in possesso del richiedente. La stessa sarà presa in consegna ed esaminata solo a residenza ottenuta.
Documentazione da presentare :
Passaporto con regolare visto apposto dalla nostra Autorità Estera e riportante timbro di ingresso, con validità trimestrale, apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all’Accordo di Schengen) verso l’Italia.
Se cittadino straniero sceglie invece di fare scalo in altro paese aderente all’Accordo di Schengen (esempio Spagna), all’arrivo in Italia lo stesso dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
Documentazione di Stato Civile:
Estratti di nascita, di matrimonio o di morte per copia integrale, tradotti integralmente in italiano e legalizzati, di tutta la discendenza genealogica a cui si fa riferimento per il riconoscimento: dall’avo “dante causa”, ovvero il parente partito dall’Italia fino al rivendicante il possesso della cittadinanza ed il certificato di non naturalizzazione straniera (con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomialias con cui gli ascendenti sono indicati sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione straniera con data di acquisto della cittadinanza straniera ben evidenziata (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Se il rivendicante è a conoscenza di eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, (“Inteiro Teor” per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.) non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali.
Nel caso in cui l’avo fosse nato prima del 1866 (data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia), al posto dell’estratto di nascita o di matrimonio dell’avo, potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia, con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.
Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, presente nello Stato di origine.
Se gli atti sono rilasciati, invece, da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, occorrerà l’apposizione della Apostille.
All’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata o apostillata (a seconda della adesione o meno dello Stato alla Convenzione dell’Aja).
I documenti devono sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali “alias”.
Per cittadini brasiliani la legalizzazione è rilasciata dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”; per cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Precisazioni:
• Se avo nato in Italia ed emigrato all’estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
• Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone, che sono state annesse al regno d’Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
• Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi dante causa originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana (ma dell’ex “Impero di Austria e Ungheria”) e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In particolare si tratta delle odierne province autonome di Bolzano e di Trento (inclusi due comuni nell’odierna provincia di Brescia, due comuni nell’odierna provincia di Vicenza e tre comuni nell’odierna provincia di Belluno), inoltre la Val Canale, l’antica Contea Principesca di Gorizia e Gradisca (inclusi dodici comuni oggi nell’odierna provincia di Udine quali: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco ), la città di Trieste.
Nota bene:
Ricordare inoltre che la cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile, e, facendo data dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana) anche per via femminile.
In base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita dei nati fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
Si rammenta che il cittadino che rivendica la cittadinanza “jure sanguinis” per ottenere l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente di permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i mesi tre dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
Tempistica :
Durata massima del procedimento amministrativo, come sopra ricordato, è stabilita in 180 giorni a condizione che il richiedente conservi in questo Comune la dimora abituale al momento della conclusione, occorre ricordare che il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” è un diritto azionabile solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti che la legge prevede; pertanto, se nel corso del procedimento l’Ufficiale dello Stato Civile o le Autorità Consolari italiane ravvisassero la necessità di effettuare verifiche più approfondite, verrà richiesta documentazione integrativa.
La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e può comportare il rigetto della stessa.
La chiusura positiva del procedimento per la cittadinanza “jure sanguinis”, comporta la variazione anagrafica della cittadinanza da straniera ad italiana e la trascrizione, negli atti di stato civile, del solo neo cittadino e degli eventuali figli minori. Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito
altrove) la domanda sarà respinta per incompetenza.
Restituzione dei documenti:
In caso di rigetto dell’istanza tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo.
Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo .
Normativa di riferimento:
Legge 13.06.1912, n. 555 “Cittadinanza Italiana”
Legge 05.02.1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”
D.P.R. 03.11.2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”
Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 del 08.04.1991
A chi rivolgersi:
Info : Ufficio di stato Civile
Telefono : 06 90 96 9246 – 06 90 96 9428
Email : statocivile@cittadimentana.it
Responsabile del Servizio Affari Generali : Dott. ssa Silvia Renzi
PEC : protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Giorni ed orari di ricevimento

Istanza per JURE SANGUINIS