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Comune di Mentana

Divieto dell’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale

                                                ORDINANZA N. 205 / 2022 DEL 28/12/2022
OGGETTO: DIVIETO DELL’ USO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
                                                       IL SINDACO
– VISTO l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
– VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008;
– VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;
– VISTA la Circolare 11/01/2001 del Ministero dell’Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;
– VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
– VISTO l’art. 659 c.p.;
– VISTA la Legge n. 689/1981;
– CONSIDERATO che:
è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine/inizio anno con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare gravi danni fisici e in alcuni casi anche la morte, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito;

l’attività pirotecnica, oggetto della presente ordinanza, può procurare danni al patrimonio pubblico, costituire esca per incendi e comunque sporcare vie e piazze;

l’assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l’attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l’uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose;

si determinano spavento per gli scoppi improvvisi sia nelle persone che negli animali, questi ultimi particolarmente indifesi in quanto inconsapevoli di quello che accade. Gli animali, sia domestici che selvatici, al rumore improvviso di botti, assommano frequentemente allo spavento anche la perdita di orientamento, con conseguente pericolo di investimento o di smarrimento. Non va dimenticato, a tale proposito, che ai Comuni è attribuita la responsabilità della protezione degli animali presenti sul proprio territorio (art. 3 del DPR del 31 marzo 1979);

nel passato si sono dimostrati sostanzialmente inefficaci gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;

la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell’uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante, siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

– TENUTO CONTO che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a creare effetti luminosi senza dare luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini;
– CONDIVISA l’esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate e dall’art. 659 del codice penale, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità sul territorio comunale salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, limitando, per quanto possibile, inutili rumori molesti in tutte le vie, le piazze e gli altri luoghi ove si trovino convenute delle persone e comunque in prossimità di edifici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e rifugi per animali;
– RITENUTO opportuno procedere all’adozione di una ordinanza ex art. 54 TUEL per impedire che si utilizzino sul territorio comunale petardi, botti, e artifici pirotecnici di ogni genere in concomitanza con le festività di fine anno;
– AVENDO TRASMESSO al Prefetto di Roma, in via preventiva, il testo del presente provvedimento, così come prescritto dal secondo periodo del 4° comma dell’art. 54 del D.Lgs.267/2000, che recita testualmente “I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

                                                               ORDINA

dalle ore 24,00 del 30/12/2022 alle ore 24,00 del 01/01/2023:

a) E’ vietata la vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuoco d’artificio ascrivibile alla categoria IV” e V”, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo;

b) E’ vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luogo pubblico dove transitano o siano presenti delle persone ed anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

c) Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 230 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla vigente normativa in materia.
Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo pretorio e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mentana e preventivamente inviata al Prefetto di Roma, come stabilito dall’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento,chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

  • ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line sul sito istituzionale;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale.

                                                                                                 Il Sindaco
                                                                                         Marco Benedetti