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Comune di Mentana

Veicoli abbandonati

Caratteristiche veicolo abbandonato (D.M. N. 460/1999)

– Manca di targa/e o contrassegno;
– Manca di parti essenziali per l’uso o la conservazione.

A questo si aggiunge :
– La presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo;
– Più segnalazioni o informazioni assunte da cittadini;
– Presenza di sporcizia o erba sotto il veicolo.

Chi contattare

· Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Mentana, Piazza Federico Zeri N. 1, tel. 06 900 2811 fax 06 900 28 140, Email polizia.municipale@cittadimentana.it

Come interviene la Polizia Locale

La segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa verrà inoltrata alla pattuglia stradale in servizio che:
– Verifica la presenza del veicolo sul posto, in caso di ritrovamento di veicoli (CATEGORIE NON M1-N1 O TRE RUOTE direttiva 2002/24/Ce) si applicherà la procedura sanzionatoria del T.U.A. D.Lgs. 152/2006, considerandolo rifiuto speciale, in caso di ritrovamento di veicoli (CATEGORIE M1-N1 O TRE RUOTE direttiva 2002/24/Ce) si applicherà la procedura sanzionatoria del D. Lgs. N. 152/2006;
– Accerta l’eventuale provenienza furtiva;
– Accerta se le caratteristiche del veicolo corrispondono, ai sensi del D.M. 460/1999 art. 1, a quelle relative al suo stato di abbandono;
– Provvede alla rimozione e al convogliamento del mezzo presso il centro di raccolta;
– Se il veicolo è su area pubblica o su area ad uso pubblico (art. 2 C.d.S.), in caso di ritrovamento su area privata si applicherà la procedura del T.U.A. D.LGS 152/2006, considerandolo rifiuto speciale;
– Redige il verbale sullo stato d’uso e conservazione del veicolo;
– Notifica il verbale sullo stato d’uso e conservazione al proprietario (se si conosce);
– Comunicazione di ritrovamento e conferimento del veicolo all’Ente proprietario o concessionario della strada.

Veicolo non reclamato entro i 60 giorni

Dopo 60 giorni dalla notificazione (oppure dal rinvenimento quando non è possibile risalire al proprietario) senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’art. 923 c.c. (cose suscettibili di occupazione: le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano per occupazione);
Il centro di raccolta quindi procederà alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. (consegna targhe e documentazione presente nel veicolo) e alla sua rottamazione ai sensi dell’art. 103 c.d.s. allegando alla documentazione l’attestazione da parte dell’organo di polizia che ha proceduto al rinvenimento dal quale si evinca lo stato di abbandono del veicolo e che lo stesso non sia stato oggetto di furto al momento della demolizione.

Veicolo reclamato prima dei 60 giorni

Il veicolo viene restituito previo pagamento delle spese e ferme restando eventuali altre contestazioni (ad esempio, verbale di contestazione dell’art. 193 C.d.S.)

Sanzioni

Violazioni Art. 5 comma 1 e Art. 13 comma 2 D.lgs 209/2003: p.m.r. 1.666,67 Euro
Violazioni Art. 255 comma 3 del Dlgs 152/2006: p.m.r. 206,67 Euro.

Veicolo abbandonato su area privata (CATEGORIE NON M1-N1 O TRE RUOTE direttiva 2002/24/Ce)

-) Il regime sanzionatorio è quello del D. Lgs. N. 152/2006 , violazioni articoli 192, 231 e 255;
– Ordinanza con intimazione al trasgressore in solido con il proprietario del terreno ove responsabile a titolo di dolo o di colpa, a provvedere alla rimozione;
– Esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza con addebito spese;
– Conferimento del veicolo in un centro di raccolta per la demolizione con richiesta di radiazione dal PRA.
– Denuncia penale a carico del destinatario inottemperante all’ordinanza per l’accertata violazione dell’art. 255 D. Lgs. N. 152/2006.

Veicolo abbandonato su area pubblica (CATEGORIE NON M1-N1 O TRE RUOTE direttiva 2002/24/Ce)

Procedura d.m 460/99 + Verbale di contestazione art. 255 dlgs 152/2006 in caso di non reclamo del veicolo entro i 60 giorni.