Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Comune di Mentana

Ricorso al Sindaco

Come ricorrere al Sindaco contro verbali per violazioni ordinanze e regolamenti.

Gli interessati (trasgressore e/o obbligato in solido), entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi, documenti, o chiedere di essere sentiti.

Ciò al fine di richiedere l’annullamento di verbali per violazioni a regolamenti od ordinanze del Sindaco o per altre violazioni (art. 18 Legge N. 689/1981).

Come e dove presentare il ricorso
Il ricorso può essere presentato:

a mani, presso l’Ufficio protocollo indirizzandolo al Sindaco di Mentana o Sant’Angelo Romano;
per posta: da inviarsi con raccomandata a/r direttamente all’Ufficio del Sindaco competente tra i sopra indicati;
per fax: da inviarsi all’Ufficio del Sindaco competente tra i sopra indicati; in questo caso deve sempre essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Istruttoria del ricorso
Il Sindaco, dopo aver esaminato il ricorso ed eventualmente sentito gli interessati, potrà considerare:

Accertamento fondato, così determinando, attraverso ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento (assieme alle spese) all’autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate.

L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Accertamento infondato, il Sindaco emette ordinanza di archiviazione degli atti, motivandola e comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
L’art. 22 Legge N. 689/81 dispone che contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Giudice competente è, in via generale, il Giudice di pace, salvo i casi in cui la competenza spetta al Tribunale (per es. tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette ecc).
Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente (essa può avvalersi anche di funzionari delegati).

Alla prima udienza il giudice può:

dichiarare, con sentenza, inammissibile il ricorso quando lo stesso è proposto oltre i termini;

convalidare, con ordinanza appellabile, il provvedimento opposto e provvedere sulle spese quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento.

Nel merito, invece, il giudice accoglie l’opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Con la sentenza di accoglimento potrà annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla per ciò che concerne l’entità della sanzione.

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
L’Autorità Giudiziaria o Amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,00.

Prescrizione
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.