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Comune di Mentana

Ricorso al Prefetto

I soggetti interessati, ai sensi dell’ art. 203 Codice della Strada, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della violazione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo il caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Elementi fondamentali per la corretta compilazione

Generalità complete del ricorrente;
Estremi completi del verbale di accertamento oggetto del ricorso;
I motivi di fatto e di diritto;
Gli eventuali documenti che intende allegare o i testimoni da convocare;
L’espressa richiesta di audizione personale e la richiesta di annullamento del verbale di accertamento;
Data e firma del ricorrente, con eventuale delega in caso di assistenza legale.

Modalità di trasmissione
Il ricorso può essere presentato, tassativamente per iscritto, tramite:

Consegna a mano presso il Front-Office del Corpo (con rilascio di una ricevuta con il timbro dell’ufficio comprensivo di data di presentazione);
Mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (facendo fede il timbro postale) al Comando del Corpo che, a sua volta, lo trasmetterà al Prefetto competente per territorio;
Direttamente al Prefetto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Istruttoria del ricorso
Una volta ricevuto il ricorso, il responsabile dell’Ufficio o del Comando, entro 60 giorni, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto, corredati dalle deduzioni tecniche utili per le risultanze del ricorso.
Di conseguenza due sono le alternative a seguito di esaminazione del ricorso:

Accertamento fondato, il Prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma determinata e delle relative spese entro 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore. Tale ordinanza deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione;

Accertamento infondato, il Prefetto emette ordinanza di archiviazione.

È importante sapere che:

A) Trascorso vanamente il termine di 120 giorni senza che sia stata adottata l’ordinanza oppure che venga emessa in ritardo, il ricorso si intende accolto;

B) Non è ammissibile il ricorso esclusivamente per la decurtazione punti;

C) Di norma se viene applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, ecc.) non può essere esperito ricorso solo contro questa sanzione ma si dovrà necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.

Pagamenti
Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.

Opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento
È possibile proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l’opponente risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 34 D. Lgs. N. 150/2011).

MODULISTICA

Modulo ricorso al Prefetto