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Comune di Mentana

Ricorso al Giudice di Pace

Modalità di presentazione del ricorso
I soggetti interessati, ai sensi dell’ art. 204bis Codice della Strada, possono proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo della violazione entro 30 giorni (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o notificazione del verbale,salvo il caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o si sia presentato già ricorso al Prefetto.

Per presentare il ricorso si dovrà corrispondere un contributo unificato che varia in relazione all’importo della sanzione amministrativa (per maggiori informazioni circa la somma da versare e le modalità direttamente alla cancelleria del Giudice di Pace competente).
Il ricorso può essere presentato a mano presso la cancelleria del Giudice competente oppure per mezzo del servizio postale.
Al momento della proposizione viene fissata la data di udienza.

Istruttoria del ricorso
In primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente, mentre l’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari delegati.
Durante la prima udienza il giudice:

Dichiara inammissibile il ricorso con sentenza (es. ricorso oltre i termini ecc);
Convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto, quando il ricorrente o il suo difensore non si presentano senza alcun legittimo impedimento.
Sentenza di accoglimento del ricorso: il Giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto;

Sentenza di rigetto del ricorso: il Giudice determina l’importo della sanzione (tra un minimo e massimo edittale stabilito dalla legge) e non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

È importante sapere che
A) Non è ammissibile il ricorso esclusivamente per la decurtazione punti;

B) Di norma se viene applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, ecc.) non può essere esperito ricorso solo contro questa sanzione ma si dovrà necessariamente contestare il verbale nel suo insieme;

C) La controversia è regolata dalle norme del rito del lavoro;

D) Il ricorso non ha effetto sospensivo , tranne qualora ricorrano gravi e circostanziate ragioni.

Pagamenti
Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza e deve essere effettuato nei confronti dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore.

Ricorso
La sentenza del Giudice di Pace può essere appellata con le modalità prestabilite dalla normativa vigente.

Approfondimenti
E’ prevista la possibilità di esperire una pre-iscrizione del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa al Giudice di Pace, la quale non sostituisce l’obbligo di iscrizione al ruolo dell’Ufficio competente da effettuarsi in cancelleria entro i termini prescritti. La suddetta pre-iscrizione verrà cancellata dal sistema qualora non si formalizzi l’iscrzione entro 6 mesi.

MODULISTICA

modulo on-line della pre-iscrizione ricorso al G.d.P. di Tivoli