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Comune di Mentana

Split payment

La legge di stabilità 2015 (L.190/2014), tra le altre novità ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione IVA: lo split payment.

Lo split payment si applica ai rapporti di compravendita di beni e servizi tra imprese e enti pubblici.

Questa nuova modalità di liquidazione iva, come dice il nome stesso (split payment, letteralmente “pagamento diviso”) permette che sotto determinate condizioni sia direttamente l’ente pubblico a versare l’IVA allo Stato.

Il riferimento di legge fondamentale per l’applicazione dello split payment è contenuto all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”.

Se si usufruisce di split payment l’operazione viene di fatto finanziariamente separata in due momenti:

  • In un primo momento la PA versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato;
  • Successivamente, la stessa PA, verserà il 15 del mese successivo a quello in cui è stata pagata la fattura al fornitore, la parte di IVA dovuta allo Stato.

 

Lo split payment inoltre non si applica a:

  • operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’IVA in fattura;
  • le cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

 

Per applicare lo split payment, i fornitori privati dovranno emettere fattura elettronica verso la PA (secondo l’articolo 21 d.p.r 633/1972 e successivo chiarimento presente nell’articolo 2 del D.M. del 23/01/2015).

A tal scopo le fatture dovranno riportare (v. Decreto MEF 23/01/2015) la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72”, indicando sia l’imponibile che l’IVA.