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Comune di Mentana

Consegnare oggetti rinvenuti

Cosa si deve fare quando si rinviene un oggetto o lo si vuole restituire …
Il cittadino che trova oggetti o documenti, deve provvedere alla loro riconsegna al proprietario; qualora non lo si conosca, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Sindaco del luogo in cui siano stati trovati (tramite il front-office della Polizia Locale), indicando le relative circostanze di ritrovamento (art. 927 e ss. Codice Civile). Successivamente verrà redatto apposito verbale di rinvenimento di cui una copia sarà rilasciata al soggetto che abbia rinvenuto l’oggetto, l’altra sarà trattenuta agli atti d’ufficio.

Pubblicazione del ritrovamento
Il Sindaco provvede alla pubblicazione dell’oggetto od oggetti dati in consegna sull’Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Nel momento in cui non si presenti il proprietario entro 1 (uno) anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, la cosa od il suo prezzo, appartiene alla persona che l’ha ritrovata. Di conseguenza il proprietario, od il ritrovatore, deve pagare le spese occorse nel momento in cui ci si appropria della cosa o del prezzo.
Il possessore o il detentore sono equiparati, secondo le circostanze, al proprietario.

Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare al ritrovatore, a titolo di premio, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. È bene precisare che se la cosa non ha alcun valore commerciale, la misura del premio sarà disposta dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Ai sensi dell’art. 647 Codice Penale è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a trecentonove euro chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate (*). Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a trecentonove euro.
(*) Affinché ricorra tale figura criminosa, è necessario che oggetto di appropriazione sia una cosa smarrita e non una cosa semplicemente dimenticata: infatti, in quest’ultimo caso, ricorre il reato di furto.