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Comune di Mentana

Comunicazione Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione di fabbricato è l’obbligo che grava su colui il quale cede la proprietà o il godimento di un immobile o ne consente l’uso – a qualunque titolo – esclusivo o di parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni, compilando un apposito modulo entro le 48 ore dalla consegna dell’immobile (disciplina dettata dalla Legge N. 191/1978).

Autorità competente
La comunicazione va inoltrata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, cioè Questure e/o i Commissariati di pubblica Sicurezza. Qualora nei Comuni tali Autorità mancassero essa va presentata alla Polizia Locale, consegnandola direttamente al front-office di essa oppure per raccomandata con avviso di ricevimento con destinatario il Sindaco.

Elementi costitutivi e fondanti della comunicazione sono:
– Le generalità del cedente (proprietario), del cessionario (acquirente, conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene);
– Gli estremi del documento di identità o di riconoscimento di ambedue le figure;
– L’esatta ubicazione dell’immobile.

Sanzioni
In caso di mancata, tardiva o incompleta presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a €1.549,00.
Ai sensi dell’art. 16 L. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica
del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo della somma di € 206,00.

Modifiche normative
Il D.L. 70/2011 ha apportato delle modifiche alla suddetta normativa specificando che, in caso di compravendita di immobile e contratti di locazione registrati, non è più necessario ottemperare all’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato. La predetta modifica normativa è efficace nei confronti dei cittadini italiani e appartenenti all’Unione Europea.

Stranieri (cittadini extracomunitari o apolidi)
E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. N. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero.

*Nota
In caso di cessione di fabbricato a straniero si ritiene che la comunicazione di ospitalità correttamente compilata possa di fatto assorbire anche l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato avvenuta a favore dello stesso straniero. Conseguentemente in caso di mancata comunicazione di cessione di fabbricato a straniero ci si troverà di fronte all’assorbimento della violazione di cui all’art. 13 della Legge N. 19/1978 nella violazione prevista dall’art. 7 del D. Dlgs. N. 286/1998, con applicazione della sola sanzione prevista da quest’ultimo.

Approfondimenti
– Decreto legge N. 79/2012, convertito in Legge N. 131/2012.

MODULISTICA

modulo_cessione_di_fabbricato