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Comune di Mentana

Chiedere la rateizzazione del verbale

Come ottenere la rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada

L’art. 202 bis del Decreto Legislativo 30 settembre 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada), introdotto dalla Legge N. 29 luglio 2010, n. 120, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 Euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Chi può inoltrare la richiesta
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 Euro.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Come fare
La richiesta di pagamento rateale va presentata al Sindaco del comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima sia stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia Locale.
La domanda, eventualmente compilata utilizzando l’apposito modulo , può essere trasmessa:

via fax al n. 06 900 28 140;
all’indirizzo di posta elettronica polizia.municipale@cittadimentana.it
a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R;
consegnata a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l’ufficio protocollo del Comune competente per territorio.

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Alla richiesta va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione.
La presentazione dell’istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.

Procedura di esame dell’istanza
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera Euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera Euro 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera Euro 5.000,00. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma I, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale. Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l’istanza si intende respinta.

In caso di accoglimento dell’istanza
Le rate stabilite devono essere pagate entro la scadenza fissata per ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l’interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento.

Rigetto dell’istanza
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

È bene sapere che
Il pagamento con lo sconto del 30 per cento previsto dall’art. 202 comma 1, C.d.S., non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202-bis C.d.S. Infatti, in tali casi, la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni che, ai sensi della citata disposizione, costituisce il presupposto per l’applicazione del beneficio.

MODULISTICA

Richiesta rateazione sanzioni pecuniarie C.d.S.