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Comune di Mentana

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività

Descrizione

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al cittadino di eseguire alcuni lavori edilizi di limitata entità nell’immobile di sua proprietà o per il quale ha un diritto reale sull’immobile (es. usufruttuario,..) oppure nell’immobile per il quale ha un diritto compatibile con l’intervento da eseguire (es. conduttore con l’assenso del locatore,..), dopo aver presentato all’Amministrazione comunale un’apposita segnalazione (SCIA) asseverata da un tecnico abilitato.

La SCIA è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella SCIA, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l’esistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento.

Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull’attività edilizia (ad es. norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.), possono essere realizzati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) i seguenti interventi (art. 22 DPR n 380/01):

  • manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);
  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (in questo caso la SCIA può essere inoltrata a fine lavori).

 

La SCIA contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

L’acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell’interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello Unico dell’Edilizia (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della segnalazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell’acquisizione degli atti di assenso.

In assenza di necessità di altre autorizzazioni/pareri o di altri atti di assenso, l’attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della pratica.

Per una esatta indicazione degli interventi e del corrispondente regime edilizio si invita a consultare la Tabella A allegata al succitato Decreto – Sezione II Edilizia disponibile al seguente link: http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/indice/

Documentazione e modalità di presentazione

E’ possibile presentare la SCIA e i relativi allegati on line attraverso il SUET seguendo le apposite istruzioni.

Si ricorda di compilare e allegare sempre l’apposito modello  Procura speciale per sottoscrizione digitale e presentazione telematica

Diritti di segreteria e altri pagamenti

Per la SCIA sono previsti diritti di segreteria e, se previsto, il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 (contributo sul costo di costruzione e oneri di urbanizzazione).

Comunicazione di fine lavori e collaudo

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al SUE unitamente alla Comunicazione fine lavori, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA. Qualora l’intervento comporti una variazione catastale dell’immobile deve essere allegata anche l’attestazione di avvenuta variazione.

Controlli e Sanzioni

Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001 e della Legge Regionale n. 15/2008 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)

Normativa di riferimento

– D.P.R. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia:

art. 22 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)

art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)

titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni)

– Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 – Sezione seconda edilizia.

– L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività – scia).

– L.R. 15/2008 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)