Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Comune di Mentana

S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire

Descrizione

Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (SCIA alterativa al PdC), come previsto dall’art. 23 del DPR n. 380/01 e precisamente:

  • interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

La SCIA alternativa al Permesso di Costruire può essere presentata, almeno 30 giorni prima dell’inizio effettivo inizio dei lavori, da chi vanta un diritto reale sull’immobile nel quale verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietario, usufruttuario,…) e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Nella SCIA, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l’esistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento.

La SCIA contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione.

L’acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell’interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello Unico dell’ Edilizia (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della segnalazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell’acquisizione degli atti di assenso.

Per una esatta indicazione degli interventi e del corrispondente regime edilizio si invita a consultare la Tabella A allegata al succitato Decreto – Sezione II Edilizia disponibile al seguente link: http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/indice/

Documentazione e modalità di presentazione

E’ possibile presentare la SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE e i relativi allegati on line attraverso il SUET seguendo le apposite istruzioni.

Si ricorda di compilare e allegare sempre l’apposito modello  Procura speciale per sottoscrizione digitale e presentazione telematica

Diritti di segreteria e altri pagamenti

Per la SCIA alternativa al Permesso sono previsti diritti di segreteria e il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 (contributo sul costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) e, se previsto, la monetizzazione dei parcheggi.

Comunicazione di fine lavori e collaudo

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al SUE unitamente alla Comunicazione di Fine Lavori, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA alternativa al Permesso di Costruire. Qualora l’intervento comporti una variazione catastale dell’immobile deve essere allegata anche l’attestazione di avvenuta variazione.

Controlli e Sanzioni

L’attività edilizia non può essere iniziata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della pratica e comunque non prima che siano stati acquisiti tutti gli altri atti di assenso /pareri necessari. Nel termine dei 30 giorni Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001 e della Legge Regionale n. 15/2008 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.

Normativa di riferimento

– D.P.R. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia:

art. 23 (interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attiività in alternativa al permesso di costruire)

art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)

titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni)

– Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 – Sezione seconda edilizia.

– L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività – scia).

– L.R. 15/2008 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)